Art. 6
Durata
In vigore dal 22 dic 2004
Durata
La garanzia copre i prestiti sottoscritti sino al 31 gennaio 2007.
Se, allo scadere di tale periodo, i prestiti concessi dalla BEI non avranno raggiunto il massimale complessivo indicato all’, paragrafo 1, il periodo suddetto è prorogato automaticamente di sei mesi.
Storico versioni
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