Art. 6

Durata

In vigore dal 22 dic 2004
Durata La garanzia copre i prestiti sottoscritti sino al 31 gennaio 2007. Se, allo scadere di tale periodo, i prestiti concessi dalla BEI non avranno raggiunto il massimale complessivo indicato all’, paragrafo 1, il periodo suddetto è prorogato automaticamente di sei mesi.
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Durata (Art. 6 Decisione (UE) 2005/48) — Testo vigente | Portale Normativo