Art. 7

Disposizioni finali

In vigore dal 22 dic 2004
Disposizioni finali 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 2.   La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali si concede la garanzia.
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Disposizioni finali (Art. 7 Decisione (UE) 2005/48) — Testo vigente | Portale Normativo