Art. 7
Disposizioni finali
In vigore dal 22 dic 2004
Disposizioni finali
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali si concede la garanzia.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:48(1):oj#art-7