Art. 5

Relazioni

In vigore dal 22 dic 2004
Relazioni La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito effettuate in base alla presente decisione, presentando nel contempo una valutazione dell’esecuzione della presente decisione e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie internazionali cointeressate ai progetti. Le suddette informazioni comprendono una valutazione del contributo che il prestito previsto nella presente decisione apporterà per il conseguimento dei pertinenti obiettivi di politica estera della Comunità. Ai fini del primo e secondo capoverso, la BEI trasmette alla Commissione le opportune informazioni.
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Relazioni (Art. 5 Decisione (UE) 2005/48) — Testo vigente | Portale Normativo