Art. 3
Massimale e condizioni
In vigore dal 22 dic 2004
Massimale e condizioni
1. Il massimale complessivo per i crediti che verranno aperti è stabilito a 500 milioni di EUR.
2. È accordata alla BEI, a titolo eccezionale, una garanzia della Comunità del 100 %, a copertura dell’importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati.
3. Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:
a)
l’ammissibilità, a norma dell’;
b)
la cooperazione, ed eventualmente il cofinanziamento, tra la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.
La BEI e la BERS ripartiscono opportunamente i lavori tra loro, secondo modalità reciprocamente convenute e riferiscono ai sensi dell'. In particolare, la BEI si avvale dell'esperienza maturata dalla BERS in Russia e negli NSIO.
Storico versioni
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