Art. 3 · Massimale e condizioni

Art. 3

Massimale e condizioni

In vigore dal 22 dic 2004
Massimale e condizioni 1.   Il massimale complessivo per i crediti che verranno aperti è stabilito a 500 milioni di EUR. 2.   È accordata alla BEI, a titolo eccezionale, una garanzia della Comunità del 100 %, a copertura dell’importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati. 3.   Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: a) l’ammissibilità, a norma dell’; b) la cooperazione, ed eventualmente il cofinanziamento, tra la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti. La BEI e la BERS ripartiscono opportunamente i lavori tra loro, secondo modalità reciprocamente convenute e riferiscono ai sensi dell'. In particolare, la BEI si avvale dell'esperienza maturata dalla BERS in Russia e negli NSIO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:48(1):oj#art-3