Art. 6 · Durata

Art. 6

Durata

In vigore dal 22 dic 2004
Durata La garanzia copre i prestiti sottoscritti sino al 31 gennaio 2007. Se, allo scadere di tale periodo, i prestiti concessi dalla BEI non avranno raggiunto il massimale complessivo indicato all’, paragrafo 1, il periodo suddetto è prorogato automaticamente di sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:48(1):oj#art-6