Art. 71

In vigore dal 30 nov 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). (3)  GU L 316 del 15.10.2004, pag. 91. (4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/2004 della Commissione (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 3). (5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (6)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. ALLEGATO BSE SCRAPIE Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 Prove sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 Regione (1) Numero di prove Costo unitario Costo totale Numero di prove Costo unitario Costo totale Numero di prove Costo unitario Costo totale Numero di prove Costo unitario Costo totale Numero di prove Costo unitario Costo totale Totale (1)  I dati per regione sono necessari soltanto nella relazione finale.
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Art. 71 Decisione (UE) 2004/863 — Testo vigente | Portale Normativo