Art. 68

In vigore dal 30 nov 2004
Il tasso di conversione per le richieste presentate nella moneta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno precedente per il quale sia stabilito un tasso.
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Art. 68 Decisione (UE) 2004/863 — Testo vigente | Portale Normativo