Art. 67

In vigore dal 30 nov 2004
Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di eradicazione della scrapie di cui agli articoli da 44 a 66 copre il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati, a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 50 EUR per animale; copre altresì il 100 % dei costi, imposta sul valore aggiunto esclusa, dell’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione, sino a un importo massimo di 10 EUR per prova di genotipizzazione. CAPO IV Condizioni applicabili al contributo finanziario della Comunità
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Art. 67 Decisione (UE) 2004/863 — Testo vigente | Portale Normativo