Art. 69
In vigore dal 30 nov 2004
1. Il contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 66 è concesso a condizione che la loro attuazione sia conforme alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, comprese le norme sulla concorrenza e l’assegnazione dei pubblici appalti, nonché a condizione che lo Stato membro interessato rispetti le seguenti condizioni:
a)
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’attuazione del programma di eradicazione e sorveglianza delle TSE entrino in vigore entro il 1o gennaio 2005;
b)
entro il 1o giugno 2005 sia presentata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all’, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;
c)
ogni mese sia trasmessa alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute; tale relazione deve pervenire entro quattro settimane dal termine di ogni mese; le spese sostenute siano fornite su supporto informatizzato conformemente alla tabella riportata nell’allegato della presente decisione;
d)
entro il 1o giugno 2006 sia presentata una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma di eradicazione e di sorveglianza delle TSE, corredata della documentazione probante relativa alle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005;
e)
il programma sia attuato in modo efficiente;
f)
per i provvedimenti in questione non siano stati richiesti o non vengano successivamente richiesti altri contributi comunitari.
2. Qualora lo Stato membro non rispetti le norme suddette, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione nonché dell’eventuale perdita finanziaria subita dalla Comunità.
CAPO V
Disposizioni finali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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