Art. 69

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 66 è concesso a condizione che la loro attuazione sia conforme alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, comprese le norme sulla concorrenza e l’assegnazione dei pubblici appalti, nonché a condizione che lo Stato membro interessato rispetti le seguenti condizioni: a) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’attuazione del programma di eradicazione e sorveglianza delle TSE entrino in vigore entro il 1o gennaio 2005; b) entro il 1o giugno 2005 sia presentata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all’, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE; c) ogni mese sia trasmessa alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute; tale relazione deve pervenire entro quattro settimane dal termine di ogni mese; le spese sostenute siano fornite su supporto informatizzato conformemente alla tabella riportata nell’allegato della presente decisione; d) entro il 1o giugno 2006 sia presentata una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma di eradicazione e di sorveglianza delle TSE, corredata della documentazione probante relativa alle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005; e) il programma sia attuato in modo efficiente; f) per i provvedimenti in questione non siano stati richiesti o non vengano successivamente richiesti altri contributi comunitari. 2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme suddette, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione nonché dell’eventuale perdita finanziaria subita dalla Comunità. CAPO V Disposizioni finali
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Art. 69 Decisione (UE) 2004/863 — Testo vigente | Portale Normativo