Art. 71
In vigore dal 30 nov 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
(3) GU L 316 del 15.10.2004, pag. 91.
(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/2004 della Commissione (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 3).
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(6) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
BSE
SCRAPIE
Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001
Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3, del regolamento (CE) n. 999/2001
Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001
Prove sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001
Prove sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001
Regione (1)
Numero di prove
Costo unitario
Costo totale
Numero di prove
Costo unitario
Costo totale
Numero di prove
Costo unitario
Costo totale
Numero di prove
Costo unitario
Costo totale
Numero di prove
Costo unitario
Costo totale
Totale
(1) I dati per regione sono necessari soltanto nella relazione finale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:863:oj#art-71