Art. 7

Ritenuta alla fonte

In vigore dal 2 nov 2004
1.   Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro della Comunità europea, il Principato d’Andorra preleva una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15 % nei primi tre anni di applicazione del presente accordo, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente. 2.   L'agente pagatore applica la ritenuta alla fonte secondo le modalità seguenti: a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati; b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso; c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione; d) qualora il Principato d’Andorra eserciti l'opzione di cui all', paragrafo 4: sull'importo degli interessi annualizzati. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta alla fonte è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione. 4.   Imposte e ritenute, prelevate su un pagamento di interessi, diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo, vengono scontate dalla ritenuta alla fonte calcolata sullo stesso pagamento di interessi ai sensi dei paragrafi da 1 a 3. 5.   Fatte salve le disposizioni dell', l'applicazione della ritenuta alla fonte da parte di un agente pagatore stabilito nel Principato d’Andorra non impedisce allo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale. Qualora un contribuente dichiari redditi derivanti da interessi versati da un agente pagatore stabilito nel Principato d’Andorra alle autorità fiscali dello Stato membro della Comunità europea in cui risiede, tali redditi da interessi vi sono soggetti alla stessa aliquota d'imposta applicata agli interessi percepiti all'interno di tale Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:828:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo