Art. 5

Definizione dell'autorità competente

In vigore dal 2 nov 2004
1.   Ai fini del presente accordo, per «autorità competenti» delle parti contraenti si intendono quelle il cui elenco figura nell'allegato I. 2.   Per i paesi terzi, l'autorità competente è quella definita ai fini delle convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, qualsiasi altra autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti la residenza a fini fiscali.
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Definizione dell'autorità competente (Art. 5 Decisione (UE) 2004/828) — Testo vigente | Portale Normativo