Art. 10

Eliminazione delle doppie imposizioni

In vigore dal 2 nov 2004
1.   Lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo assicura, a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'eliminazione di tutte le doppie imposizioni che potrebbero derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'. 2.   Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all' nel Principato d’Andorra, lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo, nei modi previsti dalla legislazione nazionale, un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata. Se detto importo supera l'imposta dovuta ai sensi della legislazione nazionale sul totale degli interessi assoggettati a detta ritenuta alla fonte, lo Stato membro di residenza fiscale rimborsa al beneficiario effettivo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta. 3.   Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all', gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a qualsiasi altro tipo di ritenuta alla fonte e lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale accorda un credito d'imposta per tale ritenuta alla fonte secondo la propria legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni relative alla doppia imposizione, quest'altra ritenuta alla fonte viene imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2. 4.   Lo Stato membro della Comunità europea di residenza fiscale del beneficiario effettivo può sostituire il meccanismo del credito d'imposta di cui ai paragrafi 2 e 3 con un rimborso della ritenuta alla fonte di cui all'.
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Eliminazione delle doppie imposizioni (Art. 10 Decisione (UE) 2004/828) — Testo vigente | Portale Normativo