Art. 11
Titoli di credito negoziabili
In vigore dal 2 nov 2004
1. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo e finché il Principato d’Andorra e almeno uno Stato membro della Comunità europea applicheranno, rispettivamente, la ritenuta alla fonte di cui all' e una ritenuta analoga — ma comunque non oltre il 31 dicembre 2010 —, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 80/390/CEE del Consiglio, dalle competenti autorità del Principato d’Andorra, o di paesi terzi, non sono considerati crediti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), se l'emissione relativa a tali titoli di credito negoziabili non viene più riaperta a partire dal 1o marzo 2002.
2. Tuttavia, finché almeno uno Stato membro della Comunità europea continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continueranno ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili:
—
che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rimborso anticipato, e
—
per i quali l'agente pagatore di cui all' è stabilito nel Principato d’Andorra, e
—
per i quali l'agente pagatore versa direttamente gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea.
Se e quando tutti gli Stati membri della Comunità europea cessano di applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi soltanto ai titoli di credito negoziabili:
—
che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rimborso anticipato, e
—
per i quali un agente pagatore designato dall'emittente è stabilito nel Principato d’Andorra, e
—
per i quali detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro della Comunità europea.
Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale, viene effettuata a decorrere dal 1o marzo 2002, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a).
Se una riapertura di emissione di uno dei titoli di credito negoziabili di cui sopra, emesso da qualsiasi altro emittente non contemplato dal comma che precede, viene effettuata a decorrere dal 1o marzo 2002, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a).
3. Il presente articolo non osta affatto a che gli Stati membri della Comunità europea e il Principato d’Andorra applichino imposte sui redditi prodotti dai titoli di cui al paragrafo 1 ai sensi della loro legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:828:oj#art-11