Art. 14
Applicazione
In vigore dal 2 nov 2004
1. L'applicazione del presente accordo dipende dall'adozione e dall'attuazione, da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (ECOFIN) al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, di Monaco, del Liechtenstein, della Svizzera e di San Marino, di misure identiche o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.
2. Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui al paragrafo 6, se risulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti non decidano che tale condizione risulta soddisfatta, esse fissano di comune accordo una nuova data ai fini del paragrafo 6.
3. Fatti salvi i propri accordi istituzionali, il Principato d’Andorra applica il presente accordo a decorrere dalla data prevista al paragrafo 6 e lo notifica alla Comunità europea.
4. L'applicazione del presente accordo o di talune parti dello stesso può essere sospesa da una parte contraente con effetto immediato mediante una notifica inviata all'altra parte contraente nel caso in cui la direttiva o una parte di questa cessi di essere applicabile, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto della Comunità europea, ovvero nel caso in cui uno Stato membro della Comunità europea sospenda l'applicazione delle sue misure di attuazione.
5. Ciascuna parte contraente può inoltre sospendere l'applicazione del presente accordo tramite notifica all'altra parte contraente nel caso in cui uno dei cinque paesi terzi succitati (Stati Uniti d'America, Monaco, Liechtenstein, Svizzera e San Marino) ovvero uno dei territori dipendenti o associati degli Stati membri della Comunità europea di cui al paragrafo 1 cessi successivamente di applicare misure identiche o equivalenti a quelle della direttiva. La sospensione dell'applicazione ha effetto decorsi almeno due mesi dalla data della notifica. L'applicazione dell'accordo riprende quando le misure tornano a loro volta in applicazione.
6. Le parti contraenti adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente accordo entro il 1o luglio 2005.
Storico versioni
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