Art. 19

Lingue

In vigore dal 2 nov 2004
1.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue catalana, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. 2.   La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Hecho en Bruselas, el quince de noviembre del dos mil cuatro. V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři. Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og fire. Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier. Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα. Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four. Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre. Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro. Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī. Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján. Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa. Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier. Sporządzono w Brukseli w dniu piętnastego października roku dwutysięcznego czwartego. Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro. V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri. V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri. Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä. Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra. Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre. Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Per la Comunitat Europea Pel Principat d’Andorra ALLEGATO I ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI Ai fini del presente accordo, per «autorità competenti» si intendono: a) per il Principato d’Andorra: El o la Ministre encarregat de les Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applicazione dell', l'autorità competente è la Ministre d'Interior o un rappresentante autorizzato; b) per il Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; c) per la Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato; d) per il Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato; e) per la Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato; f) per la Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato; g) per la Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un rappresentante autorizzato; h) per il Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato; i) per la Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato; j) per l'Irlanda: The Revenue Commissioners, o un loro rappresentante autorizzato; k) per la Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato; l) per la Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato; m) per la Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato; n) per la Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato; o) per il Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applicazione dell', l'autorità competente è Le Procureur Général d'Etat luxembourgeois; p) per la Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato; q) per la Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato; r) per il Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato; s) per la Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato; t) per la Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato; u) per la Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato; v) per la Repubblica di Slovenia: Minister za financií o un rappresentante autorizzato; w) per la Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato; x) per la Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato; y) per il Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato; z) per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e per i territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata al Principato d’Andorra dal segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo. ALLEGATO II ELENCO DEGLI ENTI ASSIMILATI Ai fini dell' del presente accordo, i seguenti enti sono considerati «un ente assimilato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»: ENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: Belgio — Région flamande (Vlaams Gewest) — Région wallonne — Région bruxelloise (Brussels Gewest) — Communauté française (Comunità francese) — Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga) — Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunità di lingua tedesca) Spagna — Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia) — Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia) — Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura) — Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia) — Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon) — Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra) — Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari) — Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna) — Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia) — Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona) — Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie) — Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia) — Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid) — Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi) — Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa) — Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia) — Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava) — Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid) — Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona) — Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria) — Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife) — Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale) — Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano) — Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia) Grecia — Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente ellenico per le telecomunicazioni) — Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ente ferroviario ellenico) — Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica per l’energia elettrica) Francia — La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES – cassa di ammortamento del debito sociale) — L'Agence française de développement (AFD – agenzia francese per lo sviluppo) — Réseau Ferré de France (RFF – rete ferroviaria francese) — Caisse Nationale des Autoroutes (CNA – cassa nazionale delle autostrade) — Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP – assistenza pubblica ospedali di Parigi) — Charbonnages de France (CDF – miniere carbonifere francesi) — Entreprise minière et chimique (EMC - Azienda mineraria e chimica) Italia — Regioni — Province — Comuni — Cassa Depositi e Prestiti Lettonia — Pašvaldības (governi locali) Polonia — gminy (comuni) — powiaty (distretti) — województwa (province) — związki gmin (associazione di comuni) — związki powiatów (associazione di distretti) — związki województw (associazione di province) — miasto stołeczne Warszawa (Varsavia capitale) — Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e l'ammodernamento agricoli) — Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia delle proprietà agricole) Portogallo — Região Autónoma da Madeira (regione autonoma di Madera) — Região Autónoma dos Açores (regione autonoma delle Azzorre) — Comuni Slovacchia — mestá a obce (comuni) — Železnice Slovenskej republiky (Società ferroviaria slovacca) — Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo nazionale per la gestione stradale) — Slovenské elektrárne (centrali elettriche slovacche) — Vodohospodárska výstavba (Società per le costruzioni e progettazioni idrauliche) ENTI INTERNAZIONALI: — Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Banca europea per gli investimenti — Banca asiatica di sviluppo — Banca africana di sviluppo — Banca mondiale/BIRS/FMI — Società finanziaria internazionale — Banca interamericana di sviluppo — Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa — Euratom — Comunità europea — Società di sviluppo andina — Eurofima — Comunità europea del carbone e dell'acciaio — Banca nordica di investimento — Banca di sviluppo dei Caraibi Le disposizioni dell' non pregiudicano alcun obbligo internazionale eventualmente assunto dalle parti contraenti rispetto ai suddetti enti internazionali. ENTI DI PAESI TERZI: Gli enti che soddisfano i seguenti criteri: 1. che l'ente sia considerato pubblico secondo i criteri nazionali; 2. che tale ente pubblico, produttore di beni e servizi non intesi alla vendita, amministri e finanzi un insieme di attività, poste sotto l’effettivo controllo dell’amministrazione pubblica e consistenti principalmente nella fornitura al pubblico di detti beni e servizi; 3. che tale ente pubblico emetta sistematicamente una grande quantità di obbligazioni; 4. che lo Stato interessato sia in grado di assicurare che tale ente pubblico non effettuerà un rimborso anticipato qualora risultino applicabili clausole di lordizzazione («gross-up»). MEMORANDUM D'INTESA tra la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Principato d’Andorra LA COMUNITÁ EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD e IL PRINCIPATO D’ANDORRA HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Al momento di procedere alla conclusione di un accordo che prevede misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in seguito denominata «la direttiva»), la Comunità europea, i suoi Stati membri e il Principato d’Andorra hanno firmato il presente memorandum d'intesa ad integrazione dell'accordo. 1. I firmatari del presente memorandum d'intesa ritengono che l'accordo dianzi citato tra la Comunità europea e il Principato d’Andorra e il presente memorandum d'intesa costituiscano un accordo accettabile che tutela gli interessi legittimi delle parti. Essi di conseguenza applicheranno in buona fede le misure concordate e si asterranno da qualsivoglia azione unilaterale che potrebbe compromettere tale accordo senza un valido motivo. Qualora venisse individuata una differenza significativa tra il campo di applicazione della direttiva, quale adottata il 3 giugno 2003, e quello dell'accordo, in particolare per quanto attiene all' e all' dello stesso, le parti contraenti si consulteranno tempestivamente ai sensi dell', paragrafo 4 dell'accordo per assicurarsi che venga mantenuto il carattere equivalente delle misure previste dall'accordo. 2. La Comunità europea s'impegna ad avviare, nel corso del periodo transitorio previsto dalla succitata direttiva, discussioni con altri importanti centri finanziari in vista di ottenere l'applicazione, da parte di tali istanze, di misure equivalenti a quelle della direttiva. 3. Per dare attuazione all' dell'accordo succitato, il Principato d’Andorra, nel corso del primo anno di applicazione dell'accordo, si impegna a introdurre nella propria legislazione la nozione di delitto di frode fiscale, quantomeno per le fattispecie in cui l'uso di titoli e documenti falsi, falsificati o di cui sia stata accertata l'inesattezza del contenuto, è volto a indurre in errore l'amministrazione fiscale in materia di tassazione dei redditi da risparmio. I firmatari del presente memorandum d'intesa prendono atto del fatto che tale definizione di frode fiscale riguarda solo le esigenze in materia di tassazione del risparmio, nell'ambito dell'accordo, e non pregiudica assolutamente sviluppi e/o decisioni riguardanti la frode fiscale per circostanze e contesti diversi. 4. Il Principato d’Andorra e ogni Stato membro della Comunità europea che lo desideri avvieranno negoziati bilaterali per precisare la procedura amministrativa relativa allo scambio di informazioni. 5. I firmatari del presente memorandum d'intesa dichiarano solennemente che la firma dell'accordo sulla tassazione del risparmio nonché l'avvio dei negoziati per un accordo monetario costituiscono passi significativi verso l'intensificazione della cooperazione tra il Principato e l'Unione europea. Nel quadro di questa più intensa cooperazione il Principato d’Andorra e ciascuno Stato membro della Comunità europea avvieranno, parallelamente ai negoziati bilaterali previsti al punto 4, consultazioni volte a delineare un più ampio campo di applicazione della cooperazione economica e fiscale. Tali consultazioni si svolgeranno in uno spirito di cooperazione che tenga conto degli sforzi di avvicinamento sul piano fiscale sostenuti dal Principato d’Andorra e che si sono concretizzati nella firma del presente accordo. Tali consultazioni potranno dar corso a: — programmi bilaterali di cooperazione economica volta a promuovere l'integrazione dell'economia di Andorra nell'economia europea, — una cooperazione bilaterale in materia fiscale volta a prendere in esame le condizioni che potrebbero condurre all'eliminazione o alla riduzione delle ritenute alla fonte percepite negli Stati membri sui proventi derivanti dalle prestazioni di servizi e di prodotti finanziari. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2004 in duplice esemplare, nelle lingue catalana, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti firmatarie mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo delle lingue di cui al comma precedente. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien Za Českou republiku På Kongeriget Danmarks vegne Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel Για την Ελληνική Δημοκρατία Por el Reino de España Pour la République française Thar cheann Na hÉireann For Ireland Per la Repubblica italiana Για την Κυπριακή Δημοκρατία Latvijas Republikas vārdā Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg A Magyar Köztársaság részéről Għar-Repubblika ta' Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa Za Republiko Slovenijo Za Slovenskú republiku Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Pel Principat d’Andorra
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