Art. 5
Definizione dell'autorità competente
In vigore dal 2 nov 2004
1. Ai fini del presente accordo, per «autorità competenti» delle parti contraenti si intendono quelle il cui elenco figura nell'allegato I.
2. Per i paesi terzi, l'autorità competente è quella definita ai fini delle convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali o, in assenza di questa, qualsiasi altra autorità che sia competente a rilasciare certificati attestanti la residenza a fini fiscali.
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