Art. 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

In vigore dal 2 nov 2004
1.   L'agente pagatore accerta l'identità del beneficiario effettivo, composta dal suo cognome, nome e indirizzo, in base alle disposizioni antiriciclaggio vigenti nel Principato d’Andorra. 2.   L'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo in funzione di norme che variano secondo l'inizio delle relazioni contrattuali tra l'agente pagatore e il beneficiario degli interessi. Fatto salvo quanto segue, la residenza si considera stabilita nel paese in cui si trova l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo: a) per le relazioni contrattuali avviate prima del 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo in base alle disposizioni antiriciclaggio vigenti nel Principato d’Andorra; b) per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni effettuate in mancanza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina la residenza del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che figura sui documenti di identità ufficiali o, se necessario, sulla base di qualsiasi altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo, secondo la seguente procedura: per le persone fisiche che presentano un documento di identità ufficiale rilasciato da uno Stato membro della Comunità europea ma che si dichiarano residenti in un paese terzo rispetto alla Comunità europea, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza o un permesso di residenza rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in cui la persona fisica afferma di essere residente. Qualora non sia prodotto detto certificato di residenza o permesso di residenza, la residenza si considera stabilita nello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato il documento d'identità ufficiale.
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Identità e residenza dei beneficiari effettivi (Art. 3 Decisione (UE) 2004/828) — Testo vigente | Portale Normativo