Art. 8
In vigore dal 2 nov 2004
1. Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte o del Tribunale di primo grado, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale di primo grado sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte o del Tribunale di primo grado.
2. Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale di primo grado, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale di primo grado. Allo stesso modo, la Corte o il Tribunale di primo grado, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l'organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.
3. Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale di primo grado sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale di primo grado.
Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale di primo grado sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale di primo grado statuisca su tali cause.
Storico versioni
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