Art. 5

In vigore dal 2 nov 2004
Gli articoli da 2 a 6, gli articoli 14, 15, e l'articolo 17, primo, secondo e quinto comma, e l'articolo 18 dello statuto della Corte di giustizia si applicano al Tribunale della funzione pubblica e ai suoi membri. Il giuramento di cui all' dello statuto è prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale della funzione pubblica.
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