Art. 3
In vigore dal 2 nov 2004
1. I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma degli articoli 225 A, quarto comma, del trattato CE e 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.
2. Chiunque abbia la cittadinanza dell'Unione e possieda i requisiti di cui agli articoli 225 A, quarto comma, del trattato CE e 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Corte, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature.
3. È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.
4. Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.
Storico versioni
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