Art. 10
In vigore dal 2 nov 2004
1. Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
2. Avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 242 o 243 o dell’articolo 256, quarto comma, del trattato CE oppure ai sensi dell’articolo 157 o 158 o dell’articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.
3. Il presidente del Tribunale di primo grado può decidere sulle impugnazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente allegato e che sarà fissata dal regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.
Storico versioni
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