Art. 13
In vigore dal 2 nov 2004
1. Quando l'impugnazione è accolta, il Tribunale di primo grado annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest'ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.
2. In caso di rinvio, il Tribunale della funzione pubblica è vincolato dalla decisione emessa dal Tribunale di primo grado sui punti di diritto.»
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