Art. 61
In vigore dal 13 set 2004
Nella procedura negoziata, l'Agenzia negozia con gli offerenti le offerte da questi presentate, al fine di adattarle alle esigenze che ha indicato nel bando di gara di cui all', o nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, al fine di individuare l'offerta più vantaggiosa. Nel corso del negoziato, l'Agenzia garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti.
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