Art. 56

In vigore dal 13 set 2004
1.   Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste agli e gli appalti di servizi di cui all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (2), sono oggetto di una adeguata pubblicità al fine di garantire l'apertura alla concorrenza degli appalti e l'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Tale pubblicità comporta: a) in mancanza del bando di gara di cui all', un invito a manifestare interesse per gli appalti d'oggetto simile, di valore uguale o superiore all'importo di cui all', paragrafo 1; b) la pubblicazione annuale di un elenco dei contraenti, che precisa l'oggetto e l'importo dell'appalto aggiudicato. 2.   Per gli appalti immobiliari, l'elenco dei contraenti è oggetto di una pubblicazione annuale specifica che precisa l'oggetto e l'importo dell'appalto attribuito. Tale elenco è trasmesso al comitato direttivo. 3.   Le informazioni relative agli appalti di valore superiore o uguale all'importo di cui all', paragrafo 1, sono trasmesse all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il 31 marzo che segue la chiusura dell'esercizio per gli elenchi annuali di contraenti. La pubblicità ex ante e la pubblicazione annuale dei contraenti per gli altri appalti è effettuata nel sito Internet dell'Agenzia; la pubblicazione ex post ha luogo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Può anche essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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