Art. 53

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'Agenzia sospende l'esecuzione dell'appalto quando la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto sono inficiate da errori o irregolarità sostanziali oppure da frode. 2.   Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, l'Agenzia può rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi. CAPO 2 Modalità di esecuzione
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Art. 53 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo