Art. 53
In vigore dal 13 set 2004
1. L'Agenzia sospende l'esecuzione dell'appalto quando la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto sono inficiate da errori o irregolarità sostanziali oppure da frode.
2. Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, l'Agenzia può rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.
CAPO 2
Modalità di esecuzione
Storico versioni
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