Art. 57

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli avvisi di cui agli , entro dodici giorni di calendario dalla spedizione. Detto termine è ridotto a cinque giorni di calendario nelle procedure accelerate di cui all' e qualora gli avvisi siano redatti e inviati con mezzi elettronici. 2.   L'Agenzia deve essere in grado di fornire la prova della data di spedizione.
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Art. 57 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo