Art. 62
In vigore dal 13 set 2004
1. Le regole relative all'organizzazione di un concorso sono messe a disposizione di coloro che sono interessati a parteciparvi. In ogni caso, il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere una concorrenza reale.
2. La commissione giudicatrice è nominata dall'ordinatore competente. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Quando è richiesta una qualificazione professionale particolare per partecipare al concorso, almeno un terzo dei membri deve avere la stessa qualificazione o una qualificazione equivalente.
La commissione giudicatrice dispone di autonomia di parere. I suoi pareri sono presi su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso.
3. La commissione giudicatrice consegna in un verbale firmato dai suoi membri le sue proposte fondate sui meriti di ogni progetto e le sue osservazioni. L'anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice.
4. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi una decisione nella quale precisa il nome e l'indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice.
Storico versioni
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