Art. 66
In vigore dal 13 set 2004
1. Gli appalti di valore inferiore a 50 000 EUR possono essere oggetto di una procedura ristretta con consultazione di almeno cinque candidati, senza invito a manifestare interesse, salvo il disposto degli o 64.
2. Gli appalti di valore inferiore a 13 800 EUR possono essere oggetto di una procedura negoziata con almeno tre candidati.
3. Gli appalti di valore inferiore a 1 050 EUR possono essere oggetto di un'unica offerta nell'ambito di una procedura negoziata.
4. Per spese d'importo inferiore a 200 EUR, i pagamenti effettuati attraverso casse di anticipi o per le spese di comunicazione dell'Agenzia possono consistere nel semplice rimborso di fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.
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