Art. 50

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti. 2.   L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e a ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario. Tuttavia, la comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere a una concorrenza leale fra queste ultime.
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Art. 50 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo