Art. 46

In vigore dal 13 set 2004
L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai candidati o offerenti che rientrano in uno dei casi d'esclusione di cui agli , dopo aver dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Le sanzioni possono consistere: a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio generale dell'Agenzia per un periodo massimo di cinque anni; b) in sanzioni finanziarie inflitte al contraente, nel caso di cui all', paragrafo 1, lettera f), e al candidato o offerente, nei casi di cui all', quando presentano una reale gravità ed entro i limiti del valore dell'appalto in causa. Le sanzioni inflitte sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:658:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 46 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo