Art. 46
In vigore dal 13 set 2004
L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai candidati o offerenti che rientrano in uno dei casi d'esclusione di cui agli , dopo aver dato loro la possibilità di presentare osservazioni.
Le sanzioni possono consistere:
a)
nell'esclusione del candidato o dell'offerente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio generale dell'Agenzia per un periodo massimo di cinque anni;
b)
in sanzioni finanziarie inflitte al contraente, nel caso di cui all', paragrafo 1, lettera f), e al candidato o offerente, nei casi di cui all', quando presentano una reale gravità ed entro i limiti del valore dell'appalto in causa.
Le sanzioni inflitte sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi.
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