Art. 37
In vigore dal 13 set 2004
1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La pubblicazione preliminare può essere omessa solo per gli appalti di valore limitato di cui all'.
La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.
2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste dall' sono oggetto di una pubblicità adeguata.
Sezione 3
Procedure di aggiudicazione degli appalti
Storico versioni
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