Art. 35

In vigore dal 13 set 2004
1.   Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto dall'Agenzia in qualità di amministrazione aggiudicatrice, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio generale, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. Gli appalti pubblici includono: a) appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile; b) appalti di forniture; c) appalti di lavori; d) appalti di servizi.
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Art. 35 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo