Art. 35
In vigore dal 13 set 2004
1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto dall'Agenzia in qualità di amministrazione aggiudicatrice, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio generale, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.
Gli appalti pubblici includono:
a)
appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile;
b)
appalti di forniture;
c)
appalti di lavori;
d)
appalti di servizi.
Storico versioni
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