Art. 36

In vigore dal 13 set 2004
1.   Tutti gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio generale rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. 2.   Tutte le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all', paragrafo 1, lettera d). Sezione 2 Pubblicazione
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Art. 36 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo