Art. 4

Ciascuna parte:

In vigore dal 26 lug 2004
a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall'altra parte o con essa scambiate; b) assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli ; c) si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata; d) non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’, senza previo consenso dell'originatore.
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Ciascuna parte: (Art. 4 Decisione (UE) 2004/843) — Testo vigente | Portale Normativo