Art. 3

In vigore dal 26 lug 2004
Ai fini del presente accordo, si intende per UE il Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato «il Consiglio»), il Segretario Generale/Alto Rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea»).
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