Art. 2
In vigore dal 26 lug 2004
Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (in seguito denominate «informazioni classificate»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:843:oj#art-2-5