Art. 4
Ciascuna parte:
In vigore dal 26 lug 2004
a)
protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall'altra parte o con essa scambiate;
b)
assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli ;
c)
si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata;
d)
non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’, senza previo consenso dell'originatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:843:oj#art-4-7