Art. 11
Ai fini dell’attuazione del presente accordo:
In vigore dal 26 lug 2004
1)
l'Autorità di sicurezza nazionale della Norvegia, che agisce a nome del governo norvegese e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite al Regno di Norvegia ai sensi del presente accordo.
2)
L'Ufficio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo.
3)
La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali.
Storico versioni
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