Art. 11 · Ai fini dell’attuazione del presente accordo:

Art. 11

Ai fini dell’attuazione del presente accordo:

In vigore dal 26 lug 2004
1) l'Autorità di sicurezza nazionale della Norvegia, che agisce a nome del governo norvegese e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite al Regno di Norvegia ai sensi del presente accordo. 2) L'Ufficio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo. 3) La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali.
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