Art. 12

In vigore dal 26 lug 2004
Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’ d'intesa fra i tre uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l'UE tali standard sono soggetti all'approvazione del Comitato per la sicurezza del Consiglio.
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