Art. 7

Funzionamento

In vigore dal 19 lug 2004
1.   I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per la loro organizzazione compresi, se del caso, un segretariato e gruppi di lavoro. 2.   I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per garantire la trasparenza in tutte le fasi dell'iter decisionale. Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta. 3.   Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi. Dopo aver ricevuto le raccomandazioni formulate per iscritto, la Commissione e, se del caso, gli Stati membri interessati rispondono specificatamente entro un termine ragionevole e, al più tardi, entro tre mesi. 4.   Ogni consiglio consultivo regionale nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale. 5.   Gli Stati membri interessati forniscono l'aiuto appropriato, anche sul piano logistico, per agevolare il funzionamento dei consigli consultivi regionali.
Storico versioni

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