Art. 9

Finanziamento

In vigore dal 19 lug 2004
1.   I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica possono chiedere un aiuto finanziario comunitario. 2.   L'aiuto comunitario all'avviamento può essere concesso per le spese di funzionamento dei consigli consultivi regionali nei primi cinque anni secondo le condizioni stabilite nell'allegato II, parte I. 3.   Può essere concesso un aiuto comunitario per le spese di interpretazione e di traduzione delle riunioni dei consigli consultivi regionali, come previsto nell'allegato II, parte 2. 4.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione di tale azione per il periodo 2004-2011 è pari a 7 596 000 di EUR. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo si ritiene confermato se è compatibile, per la fase in questione, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che inizia nel 2007. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
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Finanziamento (Art. 9 Decisione (UE) 2004/585) — Testo vigente | Portale Normativo