Art. 12
Entrata in vigore
In vigore dal 19 lug 2004
La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) Parere espresso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1242/2004 (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 1).
(4) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70.
(5) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).
ALLEGATO I
Consigli consultivi regionali di cui all'
Denominazione dei consigli consultivi regionali
Divisioni CIEM, zone COPACE e commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (1)
Mar Baltico
IIIb, IIIc e IIId
Mare Mediterraneo
Acque del Mediterraneo a est della linea di 5°36' di longitudine ovest
Mare del Nord
IV, IIIa,
Acque nordoccidentali
V (esclusa la Va e nella Vb solo le acque comunitarie), VI, VII
Acque sudoccidentali
VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madeira e alle isole Canarie)
Stock pelagici (melù, sgombro, suro, aringa)
Tutte le zone (escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo)
Flotta d'alto mare/oceanica
Tutte le acque non CE
(1) Ai fini della presente decisione le divisioni CIEM sono quelle definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) e zone COPACE sono quelle definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
ALLEGATO II
Spese sostenute dai consigli consultivi regionali
Parte 1
Partecipazione alle spese di avviamento dei consigli consultivi regionali (CCR)
La Comunità contribuirà in parte alle spese di funzionamento per un periodo massimo di cinque anni a partire dal loro anno di istituzione. L'importo concesso sarà limitato per ciascun CCR ad un massimo del 90 % delle spese di funzionamento previste e non potrà superare i 200 000 EUR per il primo anno. Per i quattro anni successivi il contributo massimo sarà decrescente (1) e in funzione della dotazione disponibile. La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una «Convenzione di sovvenzione per il funzionamento» in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione. Solo le spese effettive saranno soggette al contributo della Commissione, che sarà concesso a condizione che le altre fonti di finanziamento siano state assegnate.
Le spese ammissibili sono le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento dei CCR consentendo loro di perseguire gli obiettivi prefissati.
Sono ammissibili le seguenti spese dirette:
—
spese di personale (costo del personale per giorno di lavoro dedicato al progetto),
—
attrezzature (nuove o usate),
—
costi per materiali e forniture,
—
spese per l'invio di informazioni ai membri,
—
spese di viaggio e di soggiorno degli esperti che parteciperanno alle riunioni dei CCR (conformemente ai criteri stabiliti dai servizi della Commissione),
—
audit,
—
un «accantonamento per imprevisti», per un massimo del 5 % delle spese dirette ammissibili.
Parte 2
Assunzione delle spese di interpretazione e di traduzione
La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una «Convenzione di sovvenzione dell'azione» per un massimo di 50 000 EUR in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione.
(1) Primo anno: 200 000 EUR (90 %), secondo anno: 165 000 EUR (75 %), terzo anno: 132 000 EUR (60 %), quarto anno: 121 000 EUR (55 %), quinto anno: 110 000 EUR (50 %).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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