Art. 10
Relazione annuale e audit
In vigore dal 19 lug 2004
1. Ogni consiglio consultivo regionale redige una relazione annuale sulle sue attività che trasmette alla Commissione, agli Stati membri interessati e al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.
2. La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare un audit che sarà effettuato da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.
3. Ogni consiglio consultivo regionale nomina un auditor certificato per il periodo durante il quale esso beneficia di un aiuto comunitario.
Storico versioni
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