Art. 3

Procedura

In vigore dal 19 lug 2004
1.   I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse che desiderino lavorare nell'ambito di uno dei consigli consultivi regionali presentano una domanda in tal senso agli Stati membri interessati e alla Commissione. La domanda deve essere compatibile con gli obiettivi, i principi e gli orientamenti della politica comune della pesca, quali figurano nel regolamento (CE) n. 2371/2002, e deve contenere: a) una dichiarazione di obiettivi; b) i principi operativi; c) il regolamento interno iniziale; d) il bilancio stimato; e) un elenco provvisorio di organizzazioni. 2.   Gli Stati membri interessati stabiliscono se la domanda è rappresentativa e conforme alle disposizioni contenute nella presente decisione, se del caso previa discussione con le parti interessate, e, di comune accordo, inviano una raccomandazione alla Commissione relativa a detto consiglio consultivo regionale. 3.   Previo esame della raccomandazione ed eventuale modifica della domanda, la Commissione adotta quanto prima, o comunque prevede di adottare al più tardi entro tre mesi, una decisione in cui è indicata la data a partire dalla quale il consiglio consultivo regionale comincia ad esercitare le sue funzioni. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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