Art. 3
Procedura
In vigore dal 19 lug 2004
1. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse che desiderino lavorare nell'ambito di uno dei consigli consultivi regionali presentano una domanda in tal senso agli Stati membri interessati e alla Commissione. La domanda deve essere compatibile con gli obiettivi, i principi e gli orientamenti della politica comune della pesca, quali figurano nel regolamento (CE) n. 2371/2002, e deve contenere:
a)
una dichiarazione di obiettivi;
b)
i principi operativi;
c)
il regolamento interno iniziale;
d)
il bilancio stimato;
e)
un elenco provvisorio di organizzazioni.
2. Gli Stati membri interessati stabiliscono se la domanda è rappresentativa e conforme alle disposizioni contenute nella presente decisione, se del caso previa discussione con le parti interessate, e, di comune accordo, inviano una raccomandazione alla Commissione relativa a detto consiglio consultivo regionale.
3. Previo esame della raccomandazione ed eventuale modifica della domanda, la Commissione adotta quanto prima, o comunque prevede di adottare al più tardi entro tre mesi, una decisione in cui è indicata la data a partire dalla quale il consiglio consultivo regionale comincia ad esercitare le sue funzioni. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:585:oj#art-3